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TFA SOSTEGNO - IX CICLO 2024
Requisiti di accesso ai corsi per i vari ordini di scuola: per accedere ai corsi per i vari ordini di scuola occorre essere in possesso dei requisiti previsti dal DM 92/19 e richiamati dal DM 583/24.
SCUOLA DELL'INFANZIA
Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia:
SCUOLA PRIMARIA
Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria:
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
N.B. I corsi sono distinti per I e II grado, pertanto per accedere è necessario possedere i requisiti per quel grado di scuola
INSEGNANTI TECNICO PRATICI
Per gli insegnanti tecnico pratici, fino al 2024/2025 è sufficiente il possesso di uno dei titoli richiesti per l’accesso ad una delle classi di concorso della tabella B
ACCESSO DIRETTO AI CORSI
NOTA alla Riserva del 35%: tale domanda si può presentare in un solo Ateneo; gli aspiranti, nel caso in cui non rientrino nella riserva, possono presentare domanda per accedere alle prove di ammissione (per questo specifico caso, si rimanda ad ogni singolo Ateneo che nel proprio bando esplica l'applicazione di tale possibilità)
ACCESSO DIRETTO ALLA PROVA SCRITTA (NO PRESELETTIVA)
SCUOLA DELL'INFANZIA
Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia:
- Laurea in Scienze della formazione primaria vecchio ordinamento indirizzo infanzia.
- Laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) in Scienze della formazione nuovo ordinamento.
- Diploma di scuola magistrale purché il titolo sia stato conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.
- Diploma di istituto magistrale, (o sperimentazioni equipollenti compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico e a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali) purché il titolo sia stato conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.
- Titoli esteri corrispondenti riconosciuti in Italia secondo la normativa vigente.
SCUOLA PRIMARIA
Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria:
- Laurea in Scienze della formazione primaria vecchio ordinamento indirizzo primaria.
- Laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) in Scienze della formazione nuovo ordinamento.
- Diploma di istituto magistrale, (o sperimentazioni equipollenti compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico e a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali) purché il titolo sia stato conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.
- Titoli esteri corrispondenti riconosciuti in Italia secondo la normativa vigente
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
N.B. I corsi sono distinti per I e II grado, pertanto per accedere è necessario possedere i requisiti per quel grado di scuola
- Abilitazione all’insegnamento per una delle classi di concorso della scuola secondaria, anche conseguita all’estero purché riconosciuta in Italia secondo la normativa vigente.
- Oppure, possesso del titolo di accesso previsto per le classi di concorso della scuola secondaria
INSEGNANTI TECNICO PRATICI
Per gli insegnanti tecnico pratici, fino al 2024/2025 è sufficiente il possesso di uno dei titoli richiesti per l’accesso ad una delle classi di concorso della tabella B
ACCESSO DIRETTO AI CORSI
- coloro che accedono alla riserva del 35% (tre annualità prestate su sostegno negli ultimi cinque anni scolastici)
- idonei dell’VIII ciclo, ovvero di coloro che pur avendo superato le prove di accesso non sono rientrati nel numero dei posti autorizzati e quindi non sono stati ammessi.
NOTA alla Riserva del 35%: tale domanda si può presentare in un solo Ateneo; gli aspiranti, nel caso in cui non rientrino nella riserva, possono presentare domanda per accedere alle prove di ammissione (per questo specifico caso, si rimanda ad ogni singolo Ateneo che nel proprio bando esplica l'applicazione di tale possibilità)
ACCESSO DIRETTO ALLA PROVA SCRITTA (NO PRESELETTIVA)
- gli aspiranti, che abbiano superato il test preselettivo dell’VIII ciclo ma che, a causa di misure di prevenzione dal COVID-19, non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove (art. 1, comma 7, del DM 583/2024);
- gli aspiranti con disabilità affetti da invalidità civile pari superiore all’80% (art. 20 della legge 104/92);
- gli aspiranti che, nei dieci anni scolastici precedenti, abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura (art. 2/8 DL 22/2020, convertito in legge n. 41/2020);