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SOSTEGNO
SPECIALIZZAZIONI E ALTRO

ATTIVAZIONE CORSI INDIRE - SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO

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CORSI INDIRE AL VIA!

​IL MINISTERO HA PUBBLICATO I DECRETI CHE DANNO IL VIA AI CORSI PREVISTI (ai sensi art. 7 D.LGS 71/2024 e convertito L. 106/2024), PER FAVORIRE LA SPECIALIZZAZIONE DEI DOCENTI SUL SOSTEGNO.
​
  • DM 77/2025: DOCENTI IN POSSESSO DI TITOLO CONSEGUITO ALL'ESTERO
  • DM 75/2025: DOCENTI CON ALMENO 3 ANNI DI SERVIZIO SUL SOSTEGNO TUTTI SUL MEDESIMO GRADO
IMPORTANTE: I CORSI SARANNO EROGATI SIA DA INDIRE CHE DALLE UNIVERSITA'

1 - DM 77/2025 "CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER DOCENTI CON TITOLO ESTERO"

REQUISITI:
  • conseguimento del titolo di specializzazione su sostegno presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine (percorso formativo di almeno 1500 ore);
  • chi risulta idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e abbia presentato istanza di riconoscimento del percorso formativo per la quale alla data del 1° giugno 2024  siano decorsi i termini di conclusione del procedimento ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte
    dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso
  • dichiarano rinuncia formale a ogni istanza di riconoscimento in corso.
COME SI INVIA LA RINUNCIA:
  • TRAMITE LA PIATTAFORMA "RICONOSCIMENTO PROFESSIONE DOCENTE" - in caso di istanza di riconoscimento del percorso formativo estero inviate attraverso la piattaforma
  • PEC: in caso di istanze presentate in formato cartaceo

COME SONO ARTICOLATI I CORSI - i corsi prevedono teoria, laboratori e tirocini
OFFERTA FORMATIVA IN DUE PERCORSI DIFFERENTI:
  • 48 CFU, di cui 12 per il tirocinio, per chi non ha ancora un anno di servizio su sostegno in Italia.
  • 36 CFU per chi ha svolto almeno un anno di insegnamento. In questo caso, l’anno di insegnamento assolve il candidato dallo svolgimento del tirocinio.
DOMANDA DI ISCRIZIONE
  • La domanda di iscrizione può essere rivolta o all’INDIRE o ad un’Università;
  • in caso di eccedenza di iscrizioni presso le Università, queste provvederanno a trasmettere le domande eccedenti all’INDIRE.
IMPORTANTE: Il candidato che si iscrive al percorso di specializzazione art. 7 DL 71/2024 non può iscriversi all’analogo percorso art. 6 DL 71/2024 (triennalisti).

IL TITOLO RILASCIATO AVRA' UNA VALENZA DIVERSA A SECONDA DELL'ENTE:
  • UNIVERSITARIO SE RILASCIATO DA UNIVERSITA'
  • NON UNIVERSITARIO E PERTANTO VALIDO SOLO SUL TERRITORIO NAZIONALE, SE RILASCIATO DA INDIRE

COSTI:
  • massimo 1500 euro per i percorsi da 48 CFU;
  • massimo 900 euro per quelli da 36 CFU.​
​
SCARICA QUI IL DM 77/2025 >>

2 - DM 75/2025 "CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER DOCENTI TRIENNALISTI"

REQUISITI:
  • docenti che abbiano svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti (i docenti devono essere in possesso di titolo di accesso valido ai sensi della normativa vigente)
  • i 3 anni di servizio devono essere svolti tutti sul medesimo grado per il quale si richiede l'accesso al percorso di specializzazione
  • per anno scolastico valido si ricorda che questo deve essere coperto da un servizio di almeno 180gg anche non continuativi ovvero servizio svolto dal 1° febbraio al termine degli esami e scrutini

COME SONO ARTICOLATI I CORSI - i corsi prevedono teoria, laboratori e tirocini, esami intermedi e esame finale
  • corsi da 40 CFU o ECTS totali;
  • durata minima del corso: 4 mesi;
  • lezioni prevalentemente sincrone online e laboratori in presenza (la modalità asincrona è prevista per una percentuale non superiore al 10 % delle ore previste per tali insegnamenti);
  • Le assenze consentite massimo 10 % sul totale delle attività;
  • NO al riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici;
  • esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi;
  • termine dei corsi 31/12/2025
DOMANDE:
  • La domanda di iscrizione può essere rivolta o all’INDIRE o ad un’Università;
  • docenti graduati sulla base dell'anzianità di servizio

IMPORTANTE: i candidati che si iscrivono al percorso di specializzazione art. 6 DL 71/2024 (triennalisti) non possono iscriversi all’analogo percorso art. 7 DL 71/2024  (docenti con titolo estero).

IL TITOLO RILASCIATO AVRA' UNA VALENZA DIVERSA A SECONDA DELL'ENTE:
  • UNIVERSITARIO SE RILASCIATO DA UNIVERSITA'
  • NON UNIVERSITARIO E PERTANTO VALIDO SOLO SUL TERRITORIO NAZIONALE, SE RILASCIATO DA INDIRE

COSTO MASSIMO PREVISTO: 
  • massimo 1300 euro

- SCARICA QUI IL DM 75/2025 >>
- SCARICA QUI ALLEGATO A AL DM (profilo docente specializzato + ripartizione dei 40 cfu)>>
- SCARICA QUI ALLEGATO B AL DM (fabbisogno)>>

TFA SOSTEGNO - IX CICLO 2024

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Nota ufficiale del MUR:
​i 24 CFU non sono più necessari
In una nota inviata alle Università il 10 aprile, il MUR specifica che, per la scuola secondaria, non è più necessaria la certificazione dei 24 CFU di cui al D.M. n. 616/2017.
​

SCARICA QUI LA NOTA DEL MUR DEL 10 APRILE 2024 inviata alle Università >>
Requisiti di accesso ai corsi per i vari ordini di scuola: per accedere ai corsi per i vari ordini di scuola occorre essere in possesso dei requisiti previsti dal DM 92/19 e richiamati dal DM 583/24. ​

SCUOLA DELL'INFANZIA
Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia:
  • Laurea in Scienze della formazione primaria vecchio ordinamento indirizzo infanzia.
  • Laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) in Scienze della formazione nuovo ordinamento.
  • Diploma di scuola magistrale purché il titolo sia stato conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.
  • Diploma di istituto magistrale, (o sperimentazioni equipollenti compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico e a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali) purché il titolo sia stato conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.
  • Titoli esteri corrispondenti riconosciuti in Italia secondo la normativa vigente.

SCUOLA PRIMARIA
Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria:
  • Laurea in Scienze della formazione primaria vecchio ordinamento indirizzo primaria.
  • Laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) in Scienze della formazione nuovo ordinamento.
  • Diploma di istituto magistrale, (o sperimentazioni equipollenti compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico e a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali) purché il titolo sia stato conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.
  • Titoli esteri corrispondenti riconosciuti in Italia secondo la normativa vigente

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
N.B. I corsi sono distinti per I e II grado, pertanto per accedere è necessario possedere i requisiti per quel grado di scuola
  • Abilitazione all’insegnamento per una delle classi di concorso della scuola secondaria, anche conseguita all’estero purché riconosciuta in Italia secondo la normativa vigente.
  • Oppure, possesso del titolo di accesso previsto per le classi di concorso della scuola secondaria
 
INSEGNANTI TECNICO PRATICI
Per gli insegnanti tecnico pratici, fino al 2024/2025 è sufficiente il possesso di uno dei titoli richiesti per l’accesso ad una delle classi di concorso della tabella B


ACCESSO DIRETTO AI CORSI
  • coloro che accedono alla riserva del 35% (tre annualità prestate su sostegno negli ultimi cinque anni scolastici)
  • idonei dell’VIII ciclo, ovvero di coloro che pur avendo superato le prove di accesso non sono rientrati nel numero dei posti autorizzati e quindi non sono stati ammessi.

NOTA alla Riserva del 35%: tale domanda si può presentare in un solo Ateneo; gli aspiranti, nel caso in cui non rientrino nella riserva, possono presentare domanda per accedere alle prove di ammissione (per questo specifico caso, si rimanda ad ogni singolo Ateneo che nel proprio bando esplica l'applicazione di tale possibilità)

ACCESSO DIRETTO ALLA PROVA SCRITTA (NO PRESELETTIVA)
  • gli aspiranti, che abbiano superato il test preselettivo dell’VIII ciclo ma che, a causa di misure di prevenzione dal COVID-19, non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove (art. 1, comma 7, del DM 583/2024);
  • gli aspiranti con disabilità affetti da invalidità civile pari superiore all’80% (art. 20 della legge 104/92);
  • gli aspiranti che, nei dieci anni scolastici precedenti, abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura (art. 2/8 DL 22/2020, convertito in legge n. 41/2020);

IMPORTANTE! L'ANNO SCOLASTICO IN CORSO 2023-24 VALE AI FINI DEL CONTEGGIO

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